Credito di Imposta del 65% per le spese sostenute nella ristrutturazione di alberghi e strutture ricettive fino al 06 novembre 2021
Decreto
Con avviso pubblico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 marzo 2022, sono state emanate le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma on-line per la concessione del CREDITO D’IMPOSTA di cui all’articolo 79 del Decereto-Legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Soggetti Beneficiari
Le agevolazioni sono concesse alle seguente tipologie di strutture rientranti nella definizione di “struttura ricettiva”:
- la “struttura alberghiera”, quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali;
- le strutture che svolgono attività agrituristica (di seguito “agriturismo”), come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
- gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- le strutture ricettive all'aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali.
Interventi finanziabili
I programmi di investimento sono i seguenti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 200
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- gli interventi di incremento dell'efficienza energetica (riqualificazione energetica globale, interventi sull'involucro edilizio, interventi di installazione di collettori solari, interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici, et al.)
- installazione e messa in opera, di dispositivi e sistemi di building automation
- interventi relativi all'adozione di misure antisismiche
- l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell’efficienza energetica
- realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
- l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali
Contributo
Credito d'imposta nella misura del 65% (sessantacinque per cento) delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021 con un massimo di 200.000,00 euro di contributo relative agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b). Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura recettiva oggetto di intervento.
Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero del turismo, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili pari a 180 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.